Il fallimento giunge perlopiù al termine di una spirale di indebitamento. Ecco in sintesi di che cosa si tratta.
Il termine “fallimento” designa una procedura giuridica il cui scopo è quello di soddisfare le pretese di tutti i creditori con la ripartizione proporzionale della massa fallimentare (costituita dal partrimonio del debitore). La procedura fallimentare è avviata in prima linea contro debitori che sono soggetti a un’esecuzione in via fallimentare.
La richiesta dell’apertura del fallimento è avanzata dal creditore ed è decretata dal giudice dopo la domanda d’esecuzione. Con l’apertura del fallimento l’intero patrimonio realizzabile del debitore diventa parte della massa fallimentare. Il debitore non può più disporre del suo partrimonio, poiché esso è impiegato per rimborsare i creditori. Il debitore continua tuttavia a disporre pienamente del reddito della sua attività lucrativa.
Il debitore è di norma una persona giuridica (cioè una società) oppure una persona fisica che è registrata nel Registro di commercio sotto una funziona specifica – come titolare di una società a socio unico, come membro di una società in nome collettivo, come membro a responsabilità illimitata di una società in accomandita, come membro di direzione di una società in accomandita o come membro dirigente di una società a responsabilità limitata.
Se una persona fisica non è iscritta nel Registro di commercio, non è soggetta in genere al fallimento, a meno che si dichiari insolvente davanti al giudice (dichiarazione d’insolvenza). In questo caso si parla di fallimento di privati.