È molto utile conoscere approssimativamente la procedura esecutiva. In caso di difficoltà saprete che cosa vi aspetta e come affrontare la situazione.
Esecuzione per debiti
Un debitore può essere oggetto di un'esecuzione praticamente in ogni momento. Ma solitamente la procedura esecutiva viene avviata perché una fattura – malgrado una, due o tre diffide – non viene pagata. In breve, la procedura prevede le tappe seguenti:
1. Domanda di esecuzione
Il creditore presenta domanda d'esecuzione all'Ufficio esecuzione competente del domicilio del debitore e versa un anticipo delle spese, il cui ammontare dipende dall'importo del credito su cui verte la domanda.
2. Precetto esecutivo
L'ufficio esecuzione, una volta ricevuta la domanda, notifica direttamente il precetto esecutivo con il quale viene intimato al debitore il pagamento del debito scoperto entro 20 giorni. Quando ricevete il precetto avete in sostanza due possibilità: accettarlo e pagare entro 20 giorni oppure contestare la pretesa facendo opposizione entro 10 giorni. Se pagate il debito in capitale e interessi all'ufficio esecuzione entro la scadenza prevista, l'esecuzione cessa, ma resta iscritta nel registro delle esecuzioni.
3. Opposizione
Se fate opposizione, l'esecuzione viene sospesa temporaneamente. Senza l'intervento del giudice il creditore non può proseguire oltre. L'opposizione non deve essere motivata, perché tocca al creditore dimostrare l'esistenza del credito.
4. Eliminazione dell'opposizione
Il creditore ha due possibilità per ottenere l'eliminazione dell'opposizione: il rigetto e l'azione. Se ha in mano un riconoscimento di debito scritto, un attestato di carenza beni o addirittura una sentenza può scegliere la via del rigetto, semplice e poco costosa. Se la sua pretesa non è fondata su alcun documento di questo tipo, il creditore deve farla valere con un'istanza di riconoscimento, procedura complessa e costosa.
5. Continuazione dell'esecuzione: pignoramento o fallimento
Quanto il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione, il creditore può chiedere la continuazione della procedura all'ufficio esecuzione, che decide se la via da seguire è quella del pignoramento o del fallimento. In parole povere, chi è iscritto al registro di commercio come commerciante viene escusso in via di fallimento, mentre tutte le altre persone sono normalmente perseguite in via di pignoramento.
L'esecuzione in via di pignoramento è prevista per tutti i debitori se riguarda debiti di imposta o alimenti. Essa comporta la realizzazione dei beni del debitore pignoratizio fino a concorrenza del credito vantato, a meno che tali beni non siano indispensabili per vivere o lavorare. Inoltre, una volta dedotto il minimo esistenziale previsto dalla pertinente legislazione, può essere pignorato anche il salario futuro, ma al massimo per un anno. In caso di fallimento, invece, viene realizzato tutto il patrimonio pignorabile, ma il reddito non rientra nella massa fallimentare.
6. Rilascio di un attestato di carenza beni
Se la realizzazione dei beni e il pignoramento di salario in un anno non hanno prodotto ricavi sufficienti a soddisfare completamente il creditore, l'ufficio esecuzione rilascia un attestato di carenza beni, documento nel quale è riportato l'importo ancora scoperto. Tale importo non produce interessi. Il credito oggetto dell'esecuzione si prescrive in 20 anni. Ma con il rilascio dell'attestato di carenza beni non è ancor detto che ritorni la calma: il minimo esistenziale non comprende le imposte correnti e nell'anno di pignoramento del salario contrarrete con tutta probabilità nuovi debiti. Peraltro, il creditore in possesso di un attestato di carenza beni può subito richiedere un nuovo pignoramento.